
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PULSANO
Via Costantinopoli, 33 – 74026 Pulsano (Ta)
STATUTO
TESTO COORDINATO DELLO STATUTO APPROVATO IN DATA 04 NOVEMBRE 1990
(Rogito rep. n. 274.862 Notaio Amleto Elia)
CON MODIFICHE APPORTATE IN DATA 21 FEBBRAIO 2008 DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
(Verbale registrato a Taranto il 04/03/2008 al n. 1347)
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Articolo 1 - Denominazione e sede
Viene costituita, con atto pubblico, l’Associazione Turistica Pro Loco di Pulsano. Essa ha sede sociale in Via Costantinopoli, n. 15.
Articolo 2 - Competenza territoriale
La suddetta Associazione ha carattere volontario, non persegue fini di lucro e svolge la propria attività nel Comune di Pulsano.
Articolo 3 - Finalità
L’Associazione si propone di svolgere localmente attività finalizzate alla promozione turistica di base e di sostegno tecnico-operativo in favore di altri organismi interessati al settore turistico nel quadro generale e nel rispetto della politica turistica del territorio pugliese attuata dalla Regione. Per il raggiungimento delle finalità generali l’Associazione svolge le seguenti funzioni:
1. tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;
2. assunzione e promozione di iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica e culturale delle risorse locali;
3. iniziative dirette a richiamare ospiti e a rendere confortevoli le condizioni di soggiorno;
4. assistenza e informazione ai turisti;
5. iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del fenomeno turistico;
6. iniziative di salvaguardia ambientale, anche in collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia: Comitato Regionale e Comitati Provinciali), organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con l’Assessorato al Turismo;
7. collaborazione con l’Assessorato al Turismo attraverso la comunicazione del programma delle manifestazioni più significative organizzate dalla Pro Loco per l’anno successivo, nonché di quelle organizzate da altri organismi locali, al fine della predisposizione del calendario regionale.
Articolo 4 - Finanziamento
I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
1. Le quote sociali, non inferiori alle 50 unità, da versare improrogabilmente entro il 31 del mese di gennaio di ciascun anno.
2. Gli eventuali contributi di Enti (Regione, Provincia, A.P.T., Comuni, Associazioni, Commercianti, Albergatori, etc.) o privati.
3. Eventuali donazioni.
4. Gli eventuali proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali.
I proventi delle attività svolte dall’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. (1)
E’ obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. (1)
(1) Comma aggiunto con verbale dell’Assemblea dei Soci del 21/2/2008.
Articolo 5 - Soci
I Soci dell’Associazione si distinguono in: Soci ordinari, Soci sostenitori, Soci benemeriti; tutti aventi pari diritto al voto.
Sono soci sostenitori coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari.
Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall’Assemblea per aver arrecato particolari benefici morali e materiali all’Associazione.
I nuovi Soci iscritti a partire dal mese di febbraio dell’anno in corso partecipano all’attività sociale con l’esclusione del diritto di voto.
I soci hanno diritto:
1. alle pubblicazioni dell’Associazione;
2. a frequentare i locale dell’Associazione;
3. ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dall’Associazione.
Articolo 6 - Perdita della qualità di soci
La qualità di Socio è conseguibile da tutti i cittadini e si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.
Articolo 7 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori;
5. il Collegio dei Probiviri.
Articolo 8 - Assemblea dei soci
L’Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
All’Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale annua, risultante dalla ricevuta di versamento effettuata entro il mese di dicembre con diritto o meno di voto di cui all’art. 4.
Sono consentite sino a due deleghe.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco, assistito dal Segretario.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno nei mesi di febbraio e novembre.
Spetta all’Assemblea deliberare sull’entità della quota sociale annuale, sul conto consuntivo dell’anno precedente e sul bilancio preventivo e programma di attività, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione e dei Soci.
Per l’approvazione del consuntivo dell’anno precedente, l’Assemblea deve essere convocata entro il mese di febbraio; per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo , entro il mese di novembre.
L’Assemblea viene indetta dal Presidente dell’Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio, che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno con avviso che deve pervenire ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida con l’intervento di almeno un terzo dei componenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida con l’intervento di almeno un terzo dei componenti.
Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranze dei due terzi dei voti validi.
Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è formato da 7 membri, di cui 6 eletti, a votazione segreta, dall’Assemblea dei Soci, e dal Sindaco del Comune in cui ha sede l’Associazione quale membro di diritto o,in caso di impedimento, da un suo delegato.
I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
La carica di Consigliere è gratuita.
Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario (quest’ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio: in questo caso senza diritto di voto).
Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro 30 giorni all’A.P.T. competente ed all’Assessorato al Turismo.
Il Consiglio si raduna, di norma, una volta al mese ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. Per quanto attiene il delegato del Sindaco, in caso di assenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, il Consiglio ne informa il Sindaco.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri effettivi mancanti saranno costituiti, fino ad un massimo di tre membri, con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea.
Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma d’attività, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta.
Delle riunioni del Consiglio, dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 10 - Presidente
Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione. La carica è gratuita.
In caso di assenza o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’Amministrazione dell’Associazione, la rappresentanza legale (1) di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.
(1) Parola aggiunta con verbale dell’Assemblea dei Soci del 21/2/2008.
Articolo 11 - Segretario - Tesoriere
Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri.
Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.
Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti e composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni 4 anni, dall’Assemblea dei Soci.
Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la Contabilità sociale.
I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
Articolo 13 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composta da 3 membri, eletti a votazione segreta, ogni 4 anni, dall’Assemblea dei Soci.
Essi hanno i compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci.
Articolo 14 - Controllo e Vigilanza
L’Associazione adegua la propria attività gestionale alla normativa regionale in vigore e accetta le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa stessa con particolare riferimento agli artt. 10 e 11 della L.R. n. 27 dell’11 maggio 1990.
Articolo 15 - Effetti dello scioglimento dell’Associazione (1)
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione Pro Loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto, dalla Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal Codice Civile, il patrimonio residuo dell’Associazione, dopo la liquidazione, è devoluto al Comune di Pulsano affinché lo utilizzi esclusivamente ai fini di utilità sociale.
(1) Articolo sostituito con verbale dell’Assemblea dei Soci del 21/2/2008.
Articolo 16 - Rinvio al Codice Civile
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa espresso rinvio a quanto previsto dal Codice Civile, nonché dalla L.R. n. 27 dell’11 maggio 1990.